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 STATUTO "Centro LUCE e ARMONIA" e.n.c.

 (Approvato dall'assemblea dei soci del 9/05/2021 e registrato il 15/06/2021)

  DENOMINAZIONE – SEDE

 

ART. 1  - E’ costituito nel rispetto dell'art. 36 e sgg. Del Codice Civile, oltre che dei principi contenuti nella Costituzione, con sede in Genova – Via XX Settembre, 21/9 –  l’Ente Non Commerciale di tipo associativo denominato: “Centro LUCE e ARMONIA” (CLEAR), di seguito detto “Centro”.

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

 

 

SCOPO – OGGETTO

ART. 2 –Il Centro, che è apartitico, democratico, basato su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

 

Esso potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio regionale, nazionale ed anche estero.

 

Lo scopo del Centro è quello di aiutare gli associati ad individuare ed incrementare il proprio “potenziale umano”,  per la realizzazione del benessere personale e collettivo.

 

A tal fine, il Centro ha come oggetto lo studio, la formazione, la ricerca, la diffusione e la sperimentazione pratica (anche in ambienti naturali) delle discipline orientate verso lo sviluppo fisico, emotivo, psicologico e spirituale degli individui, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano e della sua maturazione interiore.

 

Promuove pertanto tutte le discipline psico-somatiche e filosofiche quali ad esempio:

 

  1. tecniche di meditazione;
  2. tecniche per il rilassamento (anche utilizzando musica, arte o bricolage in genere);
  3. tecniche per stimolare l’auto-osservazione emozionale in tutte le fasce d’età (anche tramite la recitazione, il gioco, il movimento consapevole, ecc.);
  4. tecniche di auto-guarigione (anche attraverso l’alimentazione naturale, le pratiche orientali quali quelle ayurvediche, essene e yogiche, le pratiche basate sull’uso dell’energia, quali il reiki, il prana-healing, l’uso dei cristalli, le essenze floreali, il qi gong, il feng shui,  lo studio e l’applicazione delle 5 Leggi Biologiche ecc. ecc.);
  5. metodi per il miglioramento del “vedere” a tutti i livelli (visualizzazione, coscienza visiva e metodo Bates, ecc.);
  6. lavori di crescita e conoscenza di sé di impronta psicologico-spirituale quali il CSA (Corsi Sveglia Avanzata) ed altri percorsi analoghi collaterali;
  7. indagini analogiche, atte a scoprire ed integrare le proprie caratteristiche personali (utilizzo di enneagramma, calendario Maya, astrologia evolutiva, radioestesia, ecc.).

 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE

 

ART. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti, il Centro potrà in particolare:

 

  1. gestire varie attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere.
  2. In particolare verrà curata l’impostazione ecologica del Centro, anche tramite gite ed incontri di istruzione e ricreazione in contesti inseriti nella natura; apposita cura verrà inoltre data all’accoglienza ludico-ricreativa e formazione verso la consapevolezza dei soci fin dalla più tenera età, sia come attività a sè stante, sia come supporto agli adulti durante le attività comuni.
  3. In tal senso, i minori possono essere accompagnati da almeno un genitore o un responsabile, anche se non socio.  Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline praticate;
  4. partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ricreativa, culturale e sociale;
  5. cedere beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali comunque non dietro versamento di corrispettivi specifici;
  6. proporre e garantire ai propri soci le varie attività, avvalendosi soprattutto del lavoro volontario, libero e gratuito dei propri soci, ma anche, in caso di necessità, assumendo lavoratori dipendenti, o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o a specifiche convenzioni con terzi operatori;
  7. promuovere corsi di istruzione tecnico/professionale, qualificazione e perfezionamento;
  8. effettuare coordinamenti delle attività statutarie con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
  9.  investire - con finalità di esercitare attività istituzionali - in spese per l’acquisto di terreni o acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati o acquisto di impianti, macchinari, automezzi ed attrezzature o acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità o per l’adeguamento alle normative vigenti di sicurezza o ancora a spese per scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale;
  10. esercitare tutte quelle altre funzioni che vengono demandate al  Centro in virtù dei regolamenti e delle disposizioni delle competenti autorità e per deliberazione del Centro stesso.

 

  

 

SOCI

 

ART. 4 – Il Centro LUCE E ARMONIA si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, sono ammesse quindi tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

 

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

 

 

 

Ci sono 4 categorie di soci:

 

  1. Soci ORDINARI: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  2. Soci SOSTENITORI: persone, enti o istituzioni che vogliano contribuire in maniera determinante con la loro opera, il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione del Centro. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. Soci MINORENNI: sono tenuti anche loro a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo; al compimento della maggior età, passeranno alla quota di Socio ordinario.
  4. Soci ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera, il loro sostegno ideale o economico, alla costituzione del Centro. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

 

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, l’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

L’associazione prevede l'inammissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

L'unico limite si riscontra nella partecipazione al voto assembleare per i minori, come meglio precisato dall’articolo 6 e 13.

 

I versamenti di quote o di contributi associativi sono effettuati a fondo perduto: essi non sono quindi rivalutabili né richiedibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del Centro può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Centro a titolo di quota, anche se versata al patrimonio associativo.

 

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione rimborsabili né trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

Il versamento della quota associativa dà diritto al socio di partecipare alla vita dell'ente, potranno però essere chiesti contributi e quote aggiuntive al fine di poter sostenere le spese di gestione dell'ente, rispetto a quanto versato dal socio a titolo di quota associativa, ma tali introiti saranno considerati di natura commerciale.

 

 

 

ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Centro. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

 

L’ammissione e la categoria di appartenenza vengono determinate dal Consiglio Direttivo, che valuterà le caratteristiche personali del richiedente, non potendo rifiutare l’ammissione se non per gravi motivi, riferendone all’Assemblea dei soci nel corso della prima riunione utile durante la quale il Consiglio Direttivo dovrà riferire altresì circa l’elenco degli associati in atto, in regola con il pagamento del rinnovo annuale.

 

 

 

ART. 6 –

 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

 

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

 

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

 

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

I soci non maggiorenni, di qualsiasi età, avranno comunque diritto di partecipare attivamente alle assemblee ed il loro intervento verrà attentamente ascoltato e valutato dai presenti.

 

   

RECESSO – ESCLUSIONE

 

ART. 7 – La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione.

 

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

 

 

 

ART. 8 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

 

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Centro;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Centro;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al Centro.

 

 

 

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.

 

 

 

ART. 9 –

 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, di cui all’articolo 8, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.                                                                                                                                                          I soci receduti o esclusi non hanno né diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato, né di altri contributi o quote versati negli esercizi precedenti.

 

E' tuttavia ammessa possibilità di appello entro 30 gg per il socio escluso.

 

Il socio escluso potrà infatti chiedere la propria riammissione al  Consiglio Direttivo, che valuterà caso per caso il da farsi, mettendo per iscritto l’eventuale rientro del socio che, qualora fosse stato sospeso per morosità, dovrà provvedere al pagamento delle quote mancanti.  

 

 

 

E’ comunque sempre ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

                                                                                                                                                                 SEZIONI DEL CENTRO

 

 

 

ART. 10 – In particolare, per le attività statutarie possono essere create apposite sezioni, anche distaccate. Gli aderenti alle diverse sezioni devono essere soci del Centro.

 

Ogni sezione avrà un Responsabile, incaricato dal Consiglio Direttivo del Centro.

 

A sua volta il Responsabile potrà, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo vice, scegliendolo all’interno del Comitato di Sezione di cui sotto.

 

La direzione e l’organizzazione di ciascuna sezione è affidata ad un comitato di almeno tre membri eletto dall’Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo del Centro. Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi specifici, è presieduto dal Responsabile della Sezione o dal suo Vice ed ha i seguenti compiti:

 

  1. applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
  2. predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
  3. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli associati nell’ambito del più generale bilancio di esercizio.

 

I bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi, ma costituiscono parte integrante di quelli del Centro.

 

 

 

ORGANI DEL CENTRO

 

  

ART. 11 – Gli organi del Centro sono:

 

  1. L’Assemblea dei soci,
  2. Il Consiglio Direttivo,
  3. Il Presidente e il Vice Presidente,
  4. Il Segretario.

 

 

 

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

 

ASSEMBLEA

 

ART. 12–

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

 

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

 

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario, comunque la convocazione spetta al presidente.

 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

 

E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.

 

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Ogni socio regolarmente iscritto per l’anno in corso ha diritto a partecipare all’Assemblea degli associati.  Gli enti e le istituzioni socie partecipano all’Assemblea attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata.

 

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera, e-mail e/o apposito avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 

 

 

ART. 13 – L’Assemblea ordinaria:

 

 

 

  1. approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
  2. procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Centro, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. fissare l’importo della quota sociale annuale;
  5. delibera in merito ad eventuali contributi straordinari;
  6. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  7. approvare l’eventuale regolamento interno;
  8. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  9. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

 

 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

 

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

 

 

 

VERBALIZZAZIONE

 

ART. 14 -

 

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 

 

 

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

 

  

ART. 15 –

 

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento del Centro.

 

 

 

ART. 16 –

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

 

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

 

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

 

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

 

 

 

ART. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

 

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici persone, scelte tra i soci. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

 

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza di componenti.

 

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

 

 

 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Centro. Spetta pertanto, tra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

 

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. elaborare il rendiconto consuntivo finanziario, che deve contenere con chiarezza le singole voci di entrata e di uscita relative al periodo di un anno, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Centro, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e provvedendo alla sua scritturazione su apposito libro, una volta approvato dall’Assemblea;
  3. elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle uscite e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  4. compilare i regolamenti interni;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  6. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  7. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
  8. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  9. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita del Centro;
  10. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Centro.

 

 

 

ART. 19 – In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Dalle delibere del Consiglio Direttivo vengono redatti verbali raccolti in apposito libro.

 

  

PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE

 

ART. 20 – Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Centro.

 

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

 

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

 

In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

 

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Presidente deleghe di poteri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.

 

 

 

SEGRETARIO

 

ART. 21 – Il Segretario, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente come capo del personale e incaricato delle relazioni esterne e dei contatti con i soci, nonché eventualmente di altre funzioni da concordare di volta in volta di comune accordo.

 

 

 

FONDO COMUNE

 

ART. 22 – Le risorse economiche del Centro sono costituite da:

 

 

 

  1. quote associative;
  2.  beni, immobili e mobili e relative rendite;
  3. contributi degli associati;
  4. contributi di privati;
  5. contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche, tra le quali le circoscrizioni;
  6. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  7. erogazioni liberali, oblazioni volontarie di associati o di terzi, donazioni e lasciti testamentari, contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
  8. rimborsi;
  9. entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e raccolte fondi;
  10. ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo.
  1. eredità, donazioni e legati;

  

Le contribuzioni fatte dagli associati sono costituite dalle quote di associazione annuale e da altre quote versate a diverso titolo dagli associati, proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea, che avrà il potere altresì di deliberare eventuali contributi straordinari, determinandone ammontare e tempi di erogazione. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

 

I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione, tra le attività definibili commerciali vi sono la cessione di beni e prestazione di servizi verso corrispettivi specifici anche ad associati e la percezione di quote aggiuntive o contributi dagli associati rispetto a quanto specificato dallo statuto, ed approvato dal consiglio direttivo.

 

L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

 

 

 

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

  

 L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

  

ESERCIZIO SOCIALE

  

ART. 23 – L’anno finanziario inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Bilancio preventivo e consuntivo, così come l’importo delle quote richieste ai soci, devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di gennaio.

 

Essi devono essere depositati presso la sede del Centro entro i 15 gg. precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

 

 

 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

ART. 24 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

 

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Centro ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

NORME FINALI E GENERALI

 

ART. 25 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del tribunale competente per la sede del Centro.

 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alla disciplina sugli enti non commerciali prevista dal Dlgs 460/97 artt. 1-9, e dal codice civile, mentre sotto il profilo reddituale sarà disciplinata dagli artt. 143-148 del TUIR.

 

 

 

 

Centro Luce e Armonia - Associazione non a scopo di lucro
Via XX Settembre, 21/9 - 16121 Genova (Ge) • P. Iva 01629940998

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